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CONTRATTI DI LOCAZIONE. CANONE CONCORDATO COMUNE DI MILANO

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Il canone concordato. L’ Accordo Territoriale per la Città di Milano.

I contratti a canone concordato sono stati introdotti dalla Legge 431/98.

I parametri per la determinazione del canone concordato e il contratto tipo da utilizzare come modello sono stati stabiliti nell’Accordo Locale per la Città di Milano approvato dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini il 24 giugno 2015, che sostituisce integralmente il testo finora vigente datato 5 luglio 1999: Per i sindacati inquilini hanno firmato: S.U.N.I.A., U.N.I.A.T., C.O.N.I.A., FEDERCASA. Per le Associazioni della proprietà edilizia i firmatari sono:ASSOEDILIZIA, U.P.P.I., A.S.P.P.I., A.P.P.C., CONFAPPI, CONFABITARE, UNIONCASA.
Il nuovo accordo prevede la suddivisione della Città di Milano in 12 zone omogenee urbane, e per ognuna di essa determina un canone concordato suddiviso in tre sub fasce tenendo conto dei dati inerenti alla tipologia dell'immobile. L’importo del canone deve essere compreso in una fascia tra un valore minimo e uno massimo, determinata in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare, alla durata del contratto e alla zona in cui è ubicato l’alloggio.
La durata minima di un contratto a canone concordato è di 3 anni più altri due di rinnovo automatico (3+2). Nel caso in cui si convenga una durata contrattuale maggiore (4+2, 5+2, 6+2 ect.) i limiti minimi e massimi del canone applicabile vengono proporzionalmente maggiorati.

Le 12 zone urbane omogenee
L’Accordo Locale ha suddiviso l’area della città in 12 “zone urbane omogenee e sono state delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in microzone, definite dall’ Ufficio del Territorio di Milano ai sensi del DPR 138/98, e quindi accorpando fra loro le vecchie microzone definite dal patto territoriale del 1999 e tenendo conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali (es vicinanza ai servizi
pubblici) e del tipo di alloggio.

Le Sub - Fasce
Le sub fasce sono i criteri essenziali insieme alle zone omogenee per la definizione dei “valori di riferimento” minimo e massimo dei canoni di locazione Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €./mq. annuo.
Nel caso in cui i singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella zona di maggior valore.




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